FLC CGIL PISTOIA – Chiusura delle scuole disposta per causa di forza maggiore: gestione delle assenze del personale e validità dell’anno scolastico.
Gentilissimi,
poichè giungono alla scrivente Organizzazione sindacale, molti quesiti in merito alla gestione delle assenze del personale in occasione della chiusura delle scuole imposta per causa di forza maggiore dai Sindaci, a causa dell’alluvione degli scorsi giorni, in nome della fattiva collaborazione che ci contraddistingue, sono a precisare quanto segue;
La chiusura della scuola: può essere disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso alla scuola, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica e con esso si vieta l’accesso ai locali a tutto il personale e agli allievi .
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Da sottolineare, inoltre, che la didattica a distanza non è attivabile.
Per quanto attiene alla validità dell’anno scolastico: in via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione. E’ pur vero che il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione. Ma la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.
La segretaria provinciale fLC CGIL di Pistoia
Lucia Bagnoli